giovedì 22 novembre 2018

Condono Ischia: cosa prevede il decreto Genova

Condono Ischia: cosa prevede il decreto Genova
Il DL Genova cerca di accelerare le richieste di condono pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma di agosto 2017, e di concludere i procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L’art. 25 prevede che vengano definite le istanze pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi dei tre condoni (Legge 47/1985, Legge 724/1994 e Legge 326/2003); tali istanze, però, andranno riesaminate seconde le regole della Legge 47/1985 (primo condono).

Tra le disposizioni ‘più generose’ contenute nel primo condono ci sono quelle che permettono di presentare istanza di sanatoria per: opere senza concessione edilizia o in difformità, opere insistenti su aree vincolate (a determinate condizioni), opere in contrasto con alcune norme urbanistiche, opere in contrasto con la disciplina delle distanze minime (se non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico).

Per il via libera alle pratiche sarà necessario il rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Saranno escluse della sanatoria le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa). Il contributo non sarà concesso per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

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