Comune. Sindaco.
Provvedimenti contingibili ed urgenti. Misure straordinarie per tutelare la
pubblica incolumità.
L'art. 54 comma
2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti « al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini », in assenza di indicazioni
circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali
di necessità e di urgenza.
Tale potere non
può, comunque, mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va
ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto
la necessità e l'urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero
l'insussistenza di altri poteri per risolvere la questione.
In sostanza, esso
presuppone un'oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per
l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di
amministrazione attiva.
In sintesi il requisito della
« contingibilità » attiene all'urgente necessità di provvedere con efficacia ed
immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed
imminente per l'incolumità pubblica ed impone al Sindaco di dare adeguata
contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare lo strumento « extra
ordinem ».
La ratio
dell’ordinanza non consiste tanto nell'imprevedibilità dell'evento, quanto
nell'effettiva impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari
previsti dall'ordinamento.
Il presupposto
necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra
ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che deve
afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili
altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione
dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R. Friuli
Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
Il provvedimento
del Sindaco che abbia inteso adottare misure straordinarie per tutelare la
pubblica incolumità attraverso la prevenzione di possibili incidenti sanzionare
non la semplice irregolarità edilizia consistente nella mancanza del
certificato di agibilità della struttura (e della documentazione necessaria per
il suo rilascio, si configura, pertanto, come ordinanza contingibile e urgente
ex art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Cons. Stato, sez. V, 19 maggio
1998, n. 623.
Tale conclusione
si impone anche in base al principio di conservazione degli atti
amministrativi, secondo il quale l'interpretazione deve privilegiare la
legittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n.
925), dal momento che la dichiarazione "ordinaria" di inagibilità di
un edificio, in forza del principio di separazione tra compiti gestionali e
compiti di indirizzo politico-amministrativo, rientrerebbe sicuramente
nell'ambito delle competenze dirigenziali e non di quelle dell'organo di
governo dell'ente locale. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
L'esercizio dei
poteri extra ordinem di cui al citato art. 54 presuppone una situazione di
pericolo effettivo che deve essere esternata con congrua motivazione ( T.A.R.
Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2006, n. 7815).
Nel caso di
specie l'ubicazione dell'impresa nel centro abitato può costituire, in
astratto, situazione di pericolo effettivo, ma non presenta i caratteri di
eccezionalità e imprevedibilità richiesti, per costante orientamento giurisprudenziale,
ai fini dell'esercizio del potere in questione.
L'adozione di
ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del t.u. enti locali, inoltre, ha
carattere residuale, presupponendo l'impossibilità di far fronte alla
situazione di pericolo con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento,
rappresentati, nel caso in esame, dall'intervento sull'atto autorizzatorio che
facoltizza l'esercizio dell'attività insalubre nel centro abitato, ai sensi
degli artt. 216 e 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
L'unico elemento
astrattamente idoneo a fondare l'ordinanza che dispone la chiusura della
struttura produttiva è costituito dalle carenze prevenzionistiche rilevate dal
competente Servizio della A.S.L., nella specie il Comune era tenuto ad
individuare con chiarezza le deficienze riscontrate (precisando se si trattava
di deficienze documentali ovvero sostanziali) ed a esplicitare le ragioni per
le quali esse apparivano idonee a generare una situazione di pericolo per la
pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari rimedi previsti
dall'ordinamento.
Occorre, inoltre,
dare contezza delle ragioni che inducevano l'autorità ad adottare lo strumento
extra ordinem nonostante dette carenze durassero da tempo e nonostante
l'interessato si fosse espressamente impegnato a procurare la documentazione
mancante.
In mancanza di
tali giustificazioni, il provvedimento si appalesa viziato sotto il profilo del
difetto di motivazione e se ne impone l'annullamento, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti che, conformandosi ai principi qui enunciati, l'amministrazione
riterrà di adottare nella fattispecie.
È stata,
pertanto, dichiarata illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente con la
quale sono stati impediti l'accesso e l'utilizzo di un impianto produttivo,
motivata con riferimento alla carenza della documentazione necessaria al
rilascio del certificato di agibilità, che può avere rilevanza solo ai fini
dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato; né risulta
sufficiente il generico riferimento a carenze prevenzionistiche, essendo il
Sindaco tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali esse appaiono idonee a
generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità non
fronteggiabile con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento. T.A.R. Piemonte
Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243.
Per riutilizzare
il fabbricato è necessario oltre che richiedere la nuova agibilità produrre i
certificati richiesti dalla normativa, ad esempio il collaudo statico previsto
per le opere realizzate in conglomerato cementizio, o l’autorizzazione
all’inizio dei lavori rilasciato dal competente ufficio regionale per il
consolidamento degli edifici , art. 61, d.p.r. 380/2001, o per le opere in zone
simiche, art. 94, d.p.r. 380/2001.