domenica 3 luglio 2022

Diligenza degli amministratori di condominio e detrazioni fiscali

 





La proprietaria di un immobile aveva chiamato in giudizio avanti il Tribunale l'amministratore del suo condominio  in quanto quest'ultimo - a causa di una negligente condotta gestionale - non le aveva consentito di godere della detrazione fiscale del 36% dal suo reddito personale in relazione all'esecuzione di lavori edili straordinari eseguiti presso l'edificio condominiale.

Si rileva che l'articolo 1, terzo comma, del D.M. n. 41 del 1998 sancisce che "il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato" .

Secondo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6086 del 4 marzo 2020 l'amministratore aveva errato nel ritenere a sua difesa che le suddette disposizioni sarebbero dovute essere rispettate dalla condòmina proprietaria e ciò in quanto "era ovviamente il soggetto che affida i lavori all'impresa appaltatrice, ossia il condominio a mezzo del suo amministratore, a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d'appalto".


Infatti, "l'effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex D.M. n. 41 del 1998, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all'amministratore, posto che il singolo condomino poteva godere del contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all'amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato".

Di conseguenza, è stato affermato "il dovere di diligenza dell'amministratore condominiale di effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini che intendevano - e intendano - usufruirne la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege n. 449 del 1997, posto che trattavasi (ed oggi trattasi) semplicemente di modalità di esecuzione di un'attività - pagamento del compenso all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza".



mercoledì 27 ottobre 2021

Superbonus 110% per gli edifici vincolati: quali interventi sono ammessi?

 




Nel caso di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio è possibile beneficiare degli incentivi fiscali (cd. Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio) ?

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante soluzione ad istanza di interpello di un contribuente proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato.
L’Agenzia richiama la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 in cui si vengono forniti chiarimenti di carattere interpetativo (anche) in tema di applicabilità del cd. Superponus agli edifici vincolati.
In particolare, si evidenzia che "qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico".
Si rileva che il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E) di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ante e post intervento: tale attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per maggiori informazioni:
1) circolare n. 24 del 2020: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
2) risposta n. 595 del 2020:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72

mercoledì 22 settembre 2021

Bonus facciate con sconto in fattura: cosa fare in caso di lavori iniziati nel 2021 ma terminati nel 2022?

 



Bonus facciate con sconto in fattura:
cosa fare in caso di lavori iniziati nel 2021 ma poi terminati nel 2022?


La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria ha risposto ad interpello (n. 903-521/2021) sulla detrazione per il rifacimento delle facciate ("bonus facciate"), commi 219-223, art. 1, legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), presentato da una società amministratrice pro tempore di un condominio di Genova.

L’istante chiede se sia possibile usufruire della Detrazione Fiscale del 90% con sconto in fattura nel caso in cui lavori iniziati nel 2021 vengano poi terminati nel 2022.
Nello specifico, infatti, 
è intenzione del medesimo condominio di procedere al recupero delle facciate, accedendo alla detrazione del 90%, con ulteriore opzione dello sconto in fattura, facendo tuttavia presente che con ogni probabilità i lavori non termineranno entro la fine dell'anno in corso (2021).

Il quesito pone il problema, quindi, se il citato bonus sia legato allo stato di avanzamento dei lavori e, pertanto, ai lavori eseguiti, ove sia esercitata la scelta dello sconto in fattura.

Sul punto la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria richiama il comma 1-bis, art. 121, dl 34/2020, facendo presente che la predetta opzione "può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori".
Viene richiamata altresì la risposta ad interrogazione parlamentare 5-06307 del 7 luglio 2021 in cui è stato precisato che "la norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.
In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso si intenda optare per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'art. 121 per i quali non siano stati previsti SAL il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento non siano stati previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.
Pertanto, secondo quanto dichiarato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria, l'istante può beneficiare del cd. "bonus facciate" per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati, laddove il pagamento da parte del Condominio ai soggetti esecutori dei lavori della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori previsti. 

Si rileva che si tratta di interpello rilasciato da una Direzione Regionale e non dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, ma sicuramente autorevole e degno di interesse per tutte le categorie interessate.


Foto presa da: http://www.coloreriacamolei.it

domenica 12 settembre 2021

contratti di affitto parziale d'immobile: come fare le registrazioni sul portale dell'Agenzia delle Entrate?



 Contratti di affitto parziale d'immobile:
come fare le registrazioni sul portale dell'Agenzia delle Entrate?




Hai un immobile che vuoi mettere a reddito, affittando magari le due camere da letto a persone diverse in periodi diversi?
Per procedere alle registrazioni dei contratti di affitto parziale dello stesso immobile (cd. "affitto di singole camere") senza incorrere in errori segui allora questa breve guida!!

1) Effettua l'accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ ) tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) o con CIE (carta di identità elettronica) ed entra nella sezione "Registrazione contratti" presente in Servizi .

2) Clicca su "Prima registrazione"



3) Digita il codice fiscale richiedente la registrazione
inserisci l'identificativo (codice numerico o alfanumerico senza spazi) del contratto che intendi creare al fine di individuarlo nel tuo cassetto fiscale e clicca su "Avanti".


4) Nel QUADRO A - DATI GENERALI inserisci i dati richiesti (tipologia di contratto, durata, importo del canone ecc.);

5) Nella SEZIONE I - Registrazione inserisci i dati richiesti (ufficio territoriale, numero pagine, numero copie, data stipula ecc.);

6) Una volta arrivato al QUADRO B - SOGGETTI (Locatore e Conduttore)
inserisci i dati relativi al locatore/i e conduttore/i (codice fiscale, nome e cognome ecc.) ;

7) Nel QUADRO C - DATI DEGLI IMMOBILI inserisci i dati relativi all'immobile (tipologia, codice comune, dati catastali ecc.), tenendo però ben presente che, trattandosi di registrazione di affitto parziale (cd. "affitto di singola stanza") nella voce I/P (Intero/Porzione) dovrai selezionare la P di "porzione di immobile" !!



8) Una volta compilati gli ultimi quadri QUADRO D (regime di tassazione  e QUADRO E (canoni differenti)  puoi procedere all'invio telematico del contratto di locazione di affitto parziale d'immobile, ricordandoti di scaricare la ricevuta di avvenuta registrazione del contratto, quando ti verrà notificato l'avviso dal sistema.

N.B.
Se in futuro dovrai procedere alla registrazione di un nuovo contratto di affitto parziale del medesimo immobile, ti conviene ripartire dal punto 2) (Prima registrazione ) della presente guida, facendo attenzione a questi due aspetti:
a) dovrai inserire i nuovi dati relativi, ad esempio, a:  durata del contratto, importo canone, data stipula, dati conduttore ecc.;
b) i DATI DEGLI IMMOBILI - QUADRO C  (es. tipologia d'immobile, codice comune, dati catastali ecc.) dovranno essere esattamente gli stessi che sono stati inseriti nella richiesta di registrazione trasmessa in precedenza.
Tale procedura andrà ripetuta anche nel caso si disponga di un immobile con ulteriori camere da letto e si intenda metterle tutte a reddito.



martedì 24 agosto 2021

Assegnazione a rotazione di posti auto in condominio: disciplina e maggioranze previste




Si rileva preliminarmente che non è prevista alcuna legge specifica sulla gestione dei posti auto in condominio.
In base all’art. 1117 del codice civile, sono intesi “beni comuni” il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solati, le scale, i portoni di ingresso, i portici, i cortili e le facciate; inoltre sono ricompresi tra gli spazi comuni le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti e tutti quegli spazi destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.
L'uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall'assemblea, così come questa può decidere di destinare un'area comune a tale scopo (es. cortile).

Assegnazione di posti auto a rotazione:

Quando i posti auto sono insufficienti, l’assemblea può disporre l’uso turnario dei posti disponibili, stabilendo un equo criterio di rotazione e, in mancanza di accordo, attribuendo gli spazi anche con un sorteggio.
La rotazione può essere settimanale, mensile o annuale, ma deve necessariamente prevedere dei limiti di tempo.
La disciplina turnaria dei posti macchina va adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento.
E' necessario che non venga impedito agli altri condomini l’accesso ai locali di proprietà individuale, di non comportare una diminuzione dell’aria e della luce nelle unità immobiliari circostanti e di non creare situazioni di pericolo.
L'assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di ciascun condomino, relativi alla loro proprietà esclusiva, dovendosi ritenere tale delibera nulla, come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4806/2005.
Ai sensi dell'art. 1136, comma 2, del Codice Civile, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Foto da: https://www.sempresrl.it

martedì 20 luglio 2021

donazione di organi e tessuti: come e dove dichiarare la propria volontà





“Donare gli organi: Una scelta in Comune” è un progetto promosso da AIDO – Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Centro Nazionale Trapianti, Nord Italian Transplant Program e ANCI per garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita.

I cittadini maggiorenni che intendono esprimere la propria volontà e registrarla nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), possono farlo: 
- compilando e firmando un modulo che sarà consegnato in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità all’ufficio anagrafe, nei comuni abilitati all’interscambio di dati con il SIT; - compilando e firmando un modulo che si può richiedere agli uffici URP delle Asl di appartenenza;
- compilando e firmando l’atto olografo dell’Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, tessuti e cellule (AIDO);
- compilando e firmando la Tessera Regionale del Donatore o le tessere delle Associazioni di Donatori e Malati.

Cosa accade quando:
• La persona ha sottoscritto la Dichiarazione di Volontà positiva alla donazione?
I familiari non possono opporsi.
• La persona ha sottoscritto la Dichiarazione di Volontà negativa alla donazione?
Non c’è prelievo di organi.
• La persona non si è espressa?
Il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

Domande e Risposte

E' possibile conoscere a chi verranno impiantati gli organi? No. Non è possibile conoscere né il nome del donatore né il nome del ricevente perché gli organi vengono assegnati in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica e immunologica delle persone in attesa di trapianto.

I pazienti pagano per ricevere un organo?
No. è illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre gratuita ed anonima.
I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Fino a quale età si possono donare organi e tessuti?
Non esistono limiti di età: in particolare le cornee possono essere donate fino a 80 anni, i reni e il fegato possono essere prelevati anche da donatori di età superiore. L’idoneità deriva dalla loro funzionalità ed integrità. 

Quali organi e tessuti possono essere donati da vivente? Possono essere donati il rene e parte del fegato; le cellule staminali emopoietiche (da midollo osseo, sangue periferico e sangue cordonale); la cute, la placenta, i segmenti ossei.
Tutti gli altri organi e tessuti possono essere donati solo dopo la morte.

domenica 4 luglio 2021

Castello del Catajo: giustificato il vincolo di tutela indiretta che intenda conservare i caratteri peculiari dell'ambiente entro cui il bene culturale è collegato

 





Il Castello del Catajo è un bene monumentale tutelato con vincolo di tutela diretta apposto da distinti provvedimenti del 19 aprile 1925, del 15 gennaio 1930 e del 13 aprile 1964, quest’ultimo comprensivo oltre che dell’immobile anche dei parchi annessi e delle adiacenze, che è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con decreto del 21 febbraio 2011, che ha esteso il vincolo diretto ad alcuni terreni.
Con la nota n. 26859 del 20 dicembre 2017, la Soprintendenza ha dato comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione di un vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il vincolo è stato successivamente adottato con il provvedimento del 18 aprile 2018 della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (“Corepacu”).
Il vincolo apposto ha un’estensione di circa 3 kmq e comporta anche l’inedificabilità dell’area in cui la società ha progettato di realizzare la struttura commerciale.
La Soc. Deda s.r.l., proprietaria di un’area di circa 150.000 mq collocata di fianco al casello autostradale di Terme Euganee, lungo la A13 Padova – Bologna ed a circa 1000 mt. dal bene monumentale rappresentato dal Castello del Catajo, ha impugnato il provvedimento avanti il T.A.R. per il Veneto, che con la sentenza n. 449 del 10 aprile 2019 ha respinto il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società originariamente ricorrente.
Con sentenza n. 4923 del 2021 il Consiglio di Stato ha posto fine alla ultraventennale vicenda, confermando la legittimità del provvedimento impugnato.
In base all’art. 45 del Codice dei beni culturali “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
La norma demanda all’amministrazione di delimitare le misure più idonee a preservare il valore ed il significato che il bene colturale rappresenta nel territorio nel quale è collocato.
La giurisprudenza ha precisato che il vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale (cfr. Cons. Stato, IV, 9 dicembre 1969, n. 722; VI, 18 aprile 2011, n. 2354).
Ne deriva che non è il solo bene in sé – nel caso di specie il Castello del Catajo - a costituire oggetto della tutela, ma l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale, che può richiedere una conservazione particolare. In questo senso il canone di verifica del corretto esercizio del potere deve avvenire secondo un criterio di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2012 n. 3893) ha già avuto modo di precisare che tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere che deve essere congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto.
Ai fini del presente giudizio – tenuto conto del particolare rilievo che assume l’area in cui si colloca il Castello, non solo per garantirne la vista, la conservazione e la tutela, ma quale componente del valore e del pregio storico dello stesso – deve ulteriormente osservarsi come la giurisprudenza abbia precisato che il vincolo indiretto può essere apposto per consentire di comprendere l’importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2493).
Deve anche ricordarsi che la valutazione dell’amministrazione nell’ambito in discorso è per lo più insindacabile, se non sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione ed in particolare per difetto o manifesta illogicità della motivazione o errore di fatto (cfr. Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2005, n. 3305; Cons. St., sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923; Cons. St., sez. IV, 9 febbraio 2006, n. 659).
Il vincolo indiretto attiene ad un’area che costituisce “una cornice ambientale che si pone in una relazione visuale e prospettica inscindibile con il Castello e ne costituisce il contesto concorrendo a determinarne il carattere di eccezionalità” e “qualsiasi considerazione di carattere architettonico sui contenuti intrinseci e formali del Castello del Catajo deve necessariamente essere accompagnata dalla consapevolezza che una parte fondamentale del suo valore e del suo stesso significato è riconducibile alla relazione attiva che il complesso esprime nei confronti del territorio circostante”.
La giustificazione del vincolo indiretto e la sua estensione ed incidenza (il vincolo è stato apposto per una estensione di circa km 3 e comporta l’inedificabilità assoluta delle aree) appaiono coerenti con la natura, le caratteristiche e le ragioni di tutela del bene monumentale al quale è funzionale.
Invero, il provvedimento di tutela indiretta intende conservare i caratteri peculiari della cornice ambientale entro la quale il bene culturale è collocato, mirando alla salvaguardia non solo delle direttrici prospettiche, che consentono di apprezzarne l’inserimento spaziale, ma anche dei molteplici coni visivi godibili dai punti di vista privilegiati del complesso architettonico, mirando a conservare le condizioni di prospettiva e di decoro storiche rispetto “al sistema territoriale di cui il Castello del Catajo risulta essere baricentro visivo e matrice costitutiva”.
L’estensione del vincolo non trova giustificazione nell’esigenza di preservare i valori del contesto territoriale in sé considerato (pur in sé dotato di valore), bensì i valori che lo stesso esprime in funzione del bene culturale del Castello del Catajo e delle sue pertinenze, a cui è inscindibilmente correlato.
Non deve inoltre trascurarsi che l’estensione del vincolo, nel caso in esame, trova una logica spiegazione nell’imponenza e nell’ubicazione del complesso monumentale da tutelare, in quanto nel perimetro del vincolo diretto sono incluse anche la collina che fiancheggia il Castello e alcune aree agricole; pertanto, sussiste una logica congruenza tra l’ampia estensione del vincolo indiretto e l’ampia estensione del vincolo diretto da tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893).
Il vincolo indiretto può essere apposto per consentire di comprendere l’importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2493).
In definitiva, il contenuto del vincolo impugnato risulta in sintonia con le caratteristiche del bene monumentale al quale è funzionale. In altre parole, il potere concretamente esercitato dall’amministrazione, che come detto è espressione di discrezionalità tecnica, non appare irragionevole o illogico, trovando invece la propria giustificazione nell’esigenza conservativa determinata dal vincolo diretto, tenuto conto delle peculiarità dello specifico bene che viene in considerazione.
Da un altro punto di vista, nonostante l’effettiva presenza di manufatti nell’area interessata dal vincolo, deve rilevarsi come questi siano di dimensioni contenute, sicché, ad una visione globale dell’area, nonostante tali sporadiche costruzioni, questa appare comunque in gran parte inedificata e l’area dell’appellante si colloca di fronte al Castello da cui la divide il territorio agricolo delimitato dall’autostrada.
Per altro, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’avvenuta edificazione di un’area non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, in quanto l’imposizione del vincolo comporta l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie proprio in funzione della conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso (cfr. Consiglio di Stato n. 3401 del 2012; n. 4196 del 2011).
Il cd. vincolo indiretto non ha contenuto prescrittivo tipico per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene principale, fino all’inedificabilità assoluta, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (cfr. Cons. St. n. 3663/2021).
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenze 21 febbraio 2008 e 26 giugno 2007) ha chiarito che la classificazione di un’area come rilevante dal punto di vista culturale ed archeologico – ed il conseguente divieto di edificazione che venga eventualmente disposto senza indennizzo alcuno - trova giustificazione nella necessità di proteggere il patrimonio culturale ed archeologico - esso riguardando una collettività ben più vasta di quella che si trova nel territorio ove lo stesso materialmente ricade.
L’estensione del vincolo su una vasta area e l’esigenza di prescrizioni articolate e puntuali è stata dettata dalla necessità di preservare il contesto nel quale si colloca il bene monumentale, il cui è pregio è intimamente legato a quello del territorio che lo circonda.
La collocazione dello stesso ha comportato la necessità di intervenire su un’area che interessa il territorio di tre Comuni e che include anche aree disomogenee, alcune con la presenza di edifici ed infrastrutture, che necessitano pertanto di prescrizioni specifiche e differenziate.
Tali prescrizioni sono espressione del potere di salvaguardia previsto dall’art. 45 del D.lgs. 22 gennaio 2004, senza indebite sovrapposizioni con il contenuto proprio della pianificazione urbanistica di competenza dell’ente locale.
Invero, le valutazioni volte alla tutela storico artistica, tra le quali è compreso il vincolo indiretto, operano su di un piano differente, esterno e sovraordinato rispetto a quello urbanistico, come si desume chiaramente dall’art. 45 comma 2 del D.lgs. 22 gennaio 2004, secondo il quale gli enti pubblici territoriali recepiscono le prescrizioni nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
La giurisprudenza con riferimento al rapporto tra tutela dei valori culturali e paesaggistici e pianificazione urbanistica, sulla base dell’art. 9 Cost., ha affermato la prevalenza dell’impronta unitaria della tutela culturale e paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche, pur nella necessaria considerazione della compresenza degli interessi pubblici intestati alle due funzioni (cfr. Corte Cost. n. 180 e n. 437 del 2008; n. 367 del 2007).

Per il testo integrale della sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201905940&nomeFile=202104923_11.html&subDir=Provvedimenti


Foto da: 
https://www.facebook.com/castellocatajo/photos/a.458683677987/10159104797057988/

mercoledì 23 giugno 2021

Superbonus 110%: come si qualifica l "accesso autonomo"

 




A seguito delle nuove normative, ci sono ulteriori
elementi per qualificare l' "accesso autonomo" ?


Nella circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno" presuppone, ad esempio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto Agosto all'articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale "per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio:
− all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
− all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera" si ha "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
− il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.


Per maggiori informazioni:
https://www.governo.it/it/superbonus

Foto presa da:https://www.idealista.it

venerdì 18 giugno 2021

Interpello Ordinario all'Agenzia delle Entrate: cos'è e come farlo

 



Che cos'è l'interpello?

L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Cos'è l'interpello ordinario?

L'istituto dell'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate a ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.
L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita se necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello”.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.

Quali effetti produce?

Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.
Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza.
Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.

Quali sono i casi di inammissibilità delle istanze?

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando:
- le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
- le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
- le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
- le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
- le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Come e dove presentare l'istanza di interpello?

L'istanza d'interpello deve contenere:

- i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l'istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione
l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
- le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.
Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono indirizzate alla Direzione competente e possono essere presentate, preferibilmente, tramite una sola delle modalità consentite, di seguito elencate: - consegna a mano;
- plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata - PEC;
- posta elettronica libera - PEL.

Di seguito si riporta il link della tabella delle PEC delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate:


Per maggiori informazioni:

Foto presa da: https://www.lentepubblica.it/

martedì 18 maggio 2021

copriufuoco: le ultime novità del nuovo decreto Draghi

 


Da mercoledì 19 maggio sino al 6 giugno il coprifuoco sarà spostato alle 23:00.

Pertanto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute rimarrà quindi valido dalle 23.00 alle 5.00.

A partire dal 7 giugno 2021 e sino al 20 giugno tale divieto sarà valido dalle ore 24.00 alle ore 5.00.

Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito e non vi sarà più alcun obbligo di rientro e vi sarà libertà di circolazione nella notte. 


Foto da: www.chenews.it

giovedì 15 aprile 2021

Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione: indicazioni in merito a demolizioni e ricostruzioni nei centri storici


 

Quando si può demolire e ricostruire in zona "A" e nei centri storici? 


La Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione fornisce "chiarimenti interpretativi in merito all'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni)" con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili tutelati o situati nei centri storici che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

L'intento del legislatore è di “realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia.

 
Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia.

La definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, quale risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 76/2020 e dalla legge di conversione, fa riferimento a “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Il richiamo ai parametri introdotti dal decreto – legge n. 76/2020 (sagoma, sedime, prospetti, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) assume rilievo per quanto riguarda il regime degli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ovvero ubicati in zona A e assimilate, laddove l’eventuale modifica di tali parametri comporta l’impossibilità di ricondurre l’intervento alla categoria della ristrutturazione edilizia e il suo assoggettamento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni (fatte salve, per la seconda categoria di edifici sopra indicati, le diverse previsioni di legge o degli strumenti urbanistici).

La previsione consente che gli interventi di demolizione e ricostruzione soggiacciano al regime della ristrutturazione edilizia anche qualora comportino incrementi volumetrici, purché giustificati dal rispetto delle normative dianzi richiamate (e sempre che, ovviamente, non si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate, fatte salve per questi ultimi le diverse previsioni legislative o degli strumenti urbanistici).

Un’ulteriore possibilità di apportare incrementi alla volumetria dell’edificio preesistente deriva dall’espressa salvezza delle previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che contemplino siffatti incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”.
Pertanto, la deroga vale soltanto per le ipotesi in cui questi siano strumentali a obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi come riferita a qualunque tipologia di interventi edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado.

Quanto al regime degli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, si è già sottolineato che la soluzione adottata dal decreto – legge n. 76/2020 per assicurare la loro tutela è stata quella di escludere che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione non solo nei casi in cui ne sia modificata la sagoma, ma anche nei casi di mutamenti del sedime, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Tuttavia, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici.

Tale inciso fa innanzitutto salva la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del testo unico per gli edifici vincolati ex d.lgs. n. 42/2004.

Inoltre, la clausola di “salvezza” in discorso consente di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc., ferme restando, come è ovvio, le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine alla compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici.

La clausola conferma, altresì, la legittimità delle eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame (fermi restando in ogni caso gli ulteriori limiti rivenienti da altre norme del testo unico).

Per maggiori informazioni:

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-12/circolare%20art.10.%20pdf%20%281%29.pdf


Foto presa da: 
https://www.impresedilinews.it/

sabato 6 marzo 2021

Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate dal 1° Marzo 2021






Come è possibile accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate dal 1° Marzo 2021 ? 


Dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle Entrate non rilascerà nuove credenziali Fisconline ai cittadini. Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.
Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini dovranno dotarsi, a scelta, di uno dei tre strumenti di accesso a tutti i servizi della PA. Nulla cambia per professionisti e imprese
Dal 1° marzo, quindi, chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Nulla cambia, invece, per professionisti e imprese


Fase transitoria

Gli utenti in possesso al 1° marzo 2021 delle credenziali Fisconline, fornite dall’Agenzia (codice fiscale, password e PIN), potranno continuare a utilizzarle per accedere ai servizi telematici e sarà ancora possibile il rinnovo delle password scadute. 
Non saranno più rilasciate, invece, nuove credenziali, mentre quelle già in uso saranno valide fino 30 settembre 2021.

Dal 1° ottobre 2021, quindi, le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (scopri come ottenere le credenziali SPID)
CNS - Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti dovrà dotarsene.



Cosa sono SPID, CIE e CNS?

- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell’identificazione. 
- CIE: Carta di identità elettronica.
Permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, sia Pubbliche amministrazioni che soggetti privati. 
La CIE è rilasciata dal Comune di residenza, per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio comune;
- CNS: Carta Nazionale dei Servizi.
Permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

Per maggiori informazioni:

mercoledì 24 febbraio 2021

Ascensore condominiale: come si dividono le spese per la conservazione e la sicurezza



La Legge n.220/2012 di riforma del condominio ha esteso il criterio dettato dal vecchio art.1124 del Codice Civile di riparto delle spese per le scale anche agli ascensori.
Ciò vuol dire che, in mancanza di regolamento condominiale, ai sensi dell'art. 1124 del Codice Civile l’ascensore è mantenuto dai proprietari delle singole unità immobiliari a cui servono. 
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

L'art. 1124 del Codice Civile divide, pertanto, la spesa in due metà: alla ripartizione della prima metà si provvede in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano che delle scale si servono, alla ripartizione della seconda metà si provvede in misura proporzionale all'altezza di ciascuno degli stessi piani dal suolo. 
Le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, quando siano di proprietà separata, sono conside­rate come piani solo per quanto riguarda concorso nella prima metà di spese, mentre non concorrono al pagamento della seconda metà.

Con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare ancora una volta i criteri di ripartizione degli oneri condominiali: in ipotesi di ricostruzione e manutenzione di scale ed ascensore la norma di riconoscimento è costituita dall'art. 1124 c.c., che impone una suddivisione delle spese per il 50% in ragione dei millesimi generali e per il 50% in ragione del piano, salvo che sussista un diverso accordo di ripartizione di natura negoziale approvato all'unanimità dai condomini

E' opportuno, inoltre, verificare quando è stato realizzato l'ascensore:

a) l'impianto di ascensore eseguito all'epoca della costruzione dell'edificio, o comunque in un momento precedente al sorgere del condominio (ovvero prima dell'alienazione delle singole unità immobiliari), è oggetto di proprietà comune presunta (in tal senso, si vedano gli artt. 1117, n. 3, e 1124, comma 1°, del Codice Civile). 
Laddove poi l'edificio condominiale sia fornito di più scale, e quindi di più ascensori, ciascuno dei quali serva in modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte soltanto dell'immobile, ogni ascensore può considerarsi comune non già alla totalità dei condomini, bensì soltanto a quella parte di essi al cui uso sia funzionalmente e strutturalmente destinato;

b) la proprietà dell'ascensore realizzato successivamente alla costituzione del condominio, è regolata dalla disciplina delle innovazioni ex artt. 1120 e 1121 c.c. ed ha quindi titolo nella apposita deliberazione assembleare di approvazione dell'opera e di ripartizione delle relative spese, in favore soltanto di coloro che abbiano voluto l'impianto e sopportato integralmente il suo costo. 
In pratica, l'ascensore che, pur essendo utilizzabile da tutti, sia stato però costruito a spese di uno soltanto dei condomini, rimane di proprietà esclusiva di questo fino alla richiesta degli altri di partecipare ai suoi vantaggi, contribuendo ai relativi costi di costruzione e manutenzione;

c) nel caso di ascensore installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condòmini, l'impianto si intende di proprietà comune fra tutti i partecipanti, in proporzione al valore della superficie di proprietà esclusiva.
Sussistendo una "presunzione di condominialità" dell'ascensore, le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, da ripartire tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 codice civile, prescindono dalla considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto.
Anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada devono, infatti, concorrere alle spese generali inerenti impianti e servizi condominiali, purché si tratti di utilità costituenti elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato, ovvero strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture, cui tutti i condomini siano tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi.

A tal proposito, si segnala la sentenza n. 14697 del 2015 della Corte di Cassazione.

Alla luce di quanto esposto, anche i condòmini al piano terra sono tenuti al pagamento delle spese per la conservazione e la sicurezza dell'ascensore.

Questa disciplina si applica anche nel caso di ricostruzione e manutenzione dell’ascensore. 

Si rileva che la disciplina prevista dal codice civile appena esplicata può sempre essere derogata, ma è necessario l’accordo di tutti i condòmini preso all’unanimità.
Così, per esempio, l’assemblea potrà stabilire di non far pagare le spese in questione agli appartamenti al piano terra o a quelli del sottoscala o del piano rialzato, ma tale decisione richiederà il voto unanime.

domenica 7 febbraio 2021

Come registrare la risoluzione del contratto di locazione: la procedura richiesta dall' Agenzia delle Entrate






Come registrare la risoluzione del contratto di locazione?
Ecco la procedura richiesta dall' Agenzia delle Entrate!!


Cos'è la risoluzione?

Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale.
I
n caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. 
Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia sia con il "modello F24 Elementi identificativi", reperibile presso la propria banca o su questo sito: 

In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il contratto (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267376/Elenco+dei+codici+ufficio+per+periodo+di+validit%C3%A0+v2020_03_02.xls/aa1aaf80-2ead-ec25-31a9-4b6c7a60d577 ) , presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato e sottoscritto.

Il codice tributo è: 1503

Come mi devo comportare se è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca?

Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario comunicare la risoluzione del contratto all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il contratto. 

Come devo comunicare la risoluzione anticipata?


La risoluzione anticipata deve essere in ogni caso comunicata, entro 30 giorni dall’evento, con una delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
b) presentando all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto il modello RLI cartaceo debitamente compilato unitamente alla propria carta d'identità ed alla quietanza di versamento dell'imposta di registro, se dovuta.
Alcuni Uffici Provinciali richiedono, altresì, copia della raccomandata di recesso di una delle parti del contratto.

Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove hai registrato il contratto di locazione!