La normativa di
piano può sicuramente imporre una disciplina delle distanze superiore in
termini lineari a quella disposta dal codice civile.
Tale modifica
non significa l’abrogazione implicita delle disposizioni dello stesso codice
civile che consentono la costruzione sul confine, ex artt. 874 ss. c.c.
L’interprete
deve verificare se i regolamenti comunali impongano una distanza assoluta fra
le costruzioni o se permettano, invece, la realizzazione di fabbricati in
aderenza.
Se sono
consentite le costruzioni in aderenza il costruttore che edifica per primo può
realizzare il proprio manufatto a confine, costringendo il prevenuto a
edificare in aderenza o a realizzare l’opera rispettando le maggiori distanze
imposte dai regolamenti locali.
Allorquando i
regolamenti edilizi comunali stabiliscono una distanza minima assoluta tra
costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione
deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale
chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore a metà di
quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire
sul confine e quindi della operatività della prevenzione.
L'adozione di tale
metodo di misurazione dei distacchi non è incompatibile con la previsione della
facoltà di edificare sul confine ove lo spazio antistante sia libero fino alla
distanza prescritta, oppure in aderenza o in appoggio a costruzioni
preesistenti, con conseguente applicabilità del criterio della prevenzione
(Cass. civ.,
sez. II, 16 febbraio 1999, n. 1282, GCM, 1999, 351).
Nel caso in cui i
regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare
determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita - salvo
concreta, diversa previsione della norma regolamentare - la costruzione in
aderenza od in appoggio, con conseguente inoperatività del principio della
prevenzione, mentre, nell'ipotesi in cui tali regolamenti, come quello del
Comune di Afragola, consentano, anche implicitamente, le predette facoltà di
costruzione come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza
dal confine, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a
quella prevista e disciplinata dagli art. 873, ss. c.c.
In tal caso
opera il principio di prevenzione, in base al quale colui che costruisca per
primo potrà legittimamente farlo sul confine, obbligando all'arretramento a
distanza legale il vicino che non voglia, a sua volta, costruire in aderenza o
in appoggio
(Cass. civ.,
sez. II, 13 giugno 1997, n. 5339, GCM, 1997, 985).
Il criterio della
prevenzione previsto dagli artt. 873, 875 c.c., è derogato dagli strumenti
urbanistici locali nel caso in cui questi fissino senza alternativa le distanze
delle costruzioni dal confine e non anche quando, pur prevedendo siffatto
metodo di misurazione, si consenta anche la costruzione in aderenza.
In tale ipotesi,
infatti, il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza
regolamentare ed erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite
del confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta edificare nella
alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza
ovvero, se ciò non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la
maggiore intera distanza imposta dal regolamento locale
(Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1997, n. 8231, GBLT, 1998, 59. Conf. Cass. civ.
sez. II, 28 novembre 1998, n. 12103, GCM, 1998, 2487).
Il rinvio ai
regolamenti locali, che assumono conseguentemente carattere integrativo,
disposto dagli artt. 872 e 873, c.c., in materia di distanze nelle costruzioni,
si estende a tutta la disciplina predisposta da quelle fonti nella stessa
materia, di guisa che anche il principio della prevenzione, sancito dagli artt.
875-877 c.c., può risultarne diversamente regolamentato e persino non più
mantenuto in vita ove in tal senso sia disposto dai vigenti regolamenti e/o
norme urbanistiche locali.
(Cass. civ., sez.
II, 22 luglio 1991, n. 8172, RGE, 1992, I, 34.
La normativa di
piano può derogare alla disciplina civilistica della prevenzione, impedendo di
costruire sul confine al proprietario che per primo inizia a realizzare le
opere sul suo lotto.
Il diritto all'osservanza
delle distanze legali sussiste in capo al proprietario di una costruzione
esistente nel fondo finitimo oppure - qualora il regolamento locale preveda una
distanza minima dal confine - anche in capo al proprietario di un fondo non
edificato rispetto alla costruzione sorta nel fondo finitimo
(Cass. civ.,
sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14081, GCM, 1999, 2538).
In materia di
distanze legali tra costruzioni, il criterio della prevenzione non è
applicabile quando la disciplina urbanistica locale, essendo diretta ad
assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni per soddisfare
esigenze pubblicistiche, prescriva che le costruzioni stesse debbano essere
tenute ad una determinata distanza dal confine.
In tal caso anche
colui che costruisce per primo deve mantenere la costruzione alla prescritta
distanza dal confine e può ovviamente pretendere il rispetto della medesima
distanza da parte del vicino che costruisca successivamente
(Cass. civ.,
sez. II, 19 maggio 1997, n. 4438, GBLT, 1997, 4284).
I regolamenti
possono, infatti, imporre distanze minime rispetto ai confini e togliere al
proprietario che costruisce successivamente la possibilità di realizzare
l’opera in aderenza a quella già eseguita.
In tal caso
colui che costruisce per primo deve obbligatoriamente osservare una distanza
minima dal confine del proprio fondo, non inferiore alla metà di quella prescritta
dallo strumento urbanistico a deroga delle disposizioni del c.c. (Assini e
Mantini 1997, 502).
Quando le norme
regolamentari (come le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori)
stabiliscono determinate distanze dal confine, non è consentito edificare sul
confine medesimo e, di conseguenza, non opera il principio di prevenzione.
Salvo che la stessa normativa regolamentare contenga una previsione derogativa
ovvero tale previsione venga adottata con una successiva deliberazione, la
quale può essere ritenuta applicabile soltanto dopo che sia giunto a compimento
- con la pubblicazione nell'albo pretorio, dopo l'approvazione dell'autorità
tutoria - il procedimento all'uopo prescritto dalla legge per renderla operante
(Cass. civ.,
sez. II, 25 settembre 1999, n. 10600, UA, 2000, 38).
Le disposizioni
dei regolamenti comunali edilizi che impongono una distanza minima tra pareti
finestrate e pareti degli edifici antistanti, con esclusione della facoltà di
costruire in aderenza, rendono inapplicabile il criterio della prevenzione, con
conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine, dovendo
colui che costruisce per primo osservare una distanza minima dal confine del
proprio fondo, non inferiore alla metà di quella prescritta.
(Cass. civ.,
sez. II, 1 luglio 1996, n. 5953, GCM, 1996, 929).
La prevenzione,
invece, continua a regolare i rapporti fra proprietari confinanti qualora le
disposizioni di piano vigenti nulla prevedano in proposito o quando, invece,
espressamente consentano la facoltà di costruire in aderenza o appoggio.
In linea
generale, la previsione da parte di strumenti urbanistici di distacchi tra
edifici e confini non può tradursi nella limitazione del proprietario
confinante di costruire sul confine in aderenza ad altro fabbricato nei casi in
cui l'altro confinante abbia precedentemente costruito sul confine.
Qualora sia già
stata realizzata una costruzione sul confine secondo il criterio di cui
all'art. 873 c.c., a meno di espressa previsione da parte degli strumenti urbanistici
circa il divieto di costruzioni in aderenza, tale possibilità deve essere
riconosciuta a favore del proprietario del fondo finitimo.
A diversamente
ritenere, l'eventuale prescrizione di distanze dai confini e dalle costruzioni
si tradurrebbe in un privilegio per il proprietario che ha costruito per primo,
con conseguente ingiusto sacrificio della posizione del proprietario confinante
(T.A.R.
Calabria, sez. Reggio Calabria, 25 febbraio 1999, n. 175, CI, 1999,
1286).
In tema di
costruzioni su fondi finitimi, il diritto di uno dei confinanti di edificare in
prevenzione e, correlativamente, il diritto dell'altro di realizzare il proprio
fabbricato in appoggio in aderenza sul confine, secondo la previsione degli
artt. 874-877 c.c., trovano deroga nelle norme dei regolamenti locali soltanto
quando queste fissino un distacco obbligatorio rispetto al confine o tra le
costruzioni, ma non anche quando, invece, espressamente prevedono la
possibilità di costruire in aderenza o appoggio. (Cass. civ., sez. II, 22 marzo
1995, n. 3263, GCM, 1995, 655).
La disciplina
urbanistica di piano per temperare il principio della prevenzione può imporre
delle deroghe che consentano al proprietario che costruisce successivamente,
soprattutto per gli immobili già realizzati, di mantenere i benefici previsti
dall’art. 875 c.c.
A volte tali
temperamenti sono concessi con riferimento a determinati manufatti, ad esempio,
per la realizzazione di autorimesse per costruzioni preesistenti alla data di
entrata in vigore dello strumento urbanistico.
Le norme pongono
delle condizioni che devono essere tassativamente rispettate.
Quando le norme
regolamentari (come le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori)
stabiliscono determinate distanze dal confine, poiché tali norme si
caratterizzano come norme integratrici di quelle del codice civile in materia
di distanze, non è consentito edificare sul confine medesimo e, di conseguenza,
non opera il principio di prevenzione, salvo che la stessa normativa regolamentare
contenga una previsione derogativa ovvero tale previsione venga adottata con
una successiva deliberazione, la quale può essere ritenuta applicabile soltanto
dopo che sia giunto a compimento - con la pubblicazione nell'albo pretorio,
dopo l'approvazione dell'autorità tutoria - il procedimento all'uopo prescritto
dalla legge per renderla operante
(Cass. civ.,
sez. II, 25 settembre 1999, n. 10600, GCM, 1999, 2009).
Le norme a
carattere derogatorio non trovano limiti nella disciplina di piano, tuttavia la
giurisprudenza ritiene che esse debbano essere interpretate restrittivamente.
Se la deroga è
consentita per i fabbricati precedentemente edificati, purché il fronte delle
nuove costruzioni sia realizzato in aderenza a costruzioni prima esistenti, la
condizione deve essere rispettata testualmente ed il fronte degli immobili non
può essere interrotto e ripreso, se si vuole ritualmente invocare la norma.
I temperamenti
alla disciplina del divieto della prevenzione pongono un regime della proprietà
che non può essere disatteso.
Spesso fra
l’altro le norme di piano prevedono che gli interventi siano realizzati previa
redazione di una convenzione con il confinante.
In tema di
distanze nelle costruzioni, qualora le disposizioni regolamentari (programma di
fabbricazione) impongano una distanza minima - non inferiore a 10 metri in
applicazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - tra pareti finestrate e
pareti degli edifici antistanti ovvero una determinata distanza di 5 metri dal
confine, prevista per soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli
interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali, rendono
inapplicabile il criterio della prevenzione, con conseguente esclusione - salve
le eccezioni previste nello stesso strumento urbanistico - della possibilità di
costruire sul confine.
La nota 5 del
programma di fabbricazione del comune di Toro (CB) che, dopo aver sancito per
la zona B di completamento un distacco minimo assoluto di metri 5 dal confine,
escludendo così la possibilità di costruire sul confine, consente in via
eccezionale la edificabilità a confine "quando la costruzione viene a
sorgere in aderenza a fabbricati esistenti già edificati a confine", non
può essere interpretata nel senso che la deroga del vincolo di inedificabilità
sul confine è tanto ampia da estendersi oltre il limite quantitativo della
dimensione orizzontale dei fabbricati in aderenza, consentendo la costruzione
anche per quella parte di confine priva di opere edificatorie
(Cass. civ.,
sez. II, 9 novembre 1999, n. 12443, GCM, 1999, 2212).