Il d.lg. 160/2012, apporta importanti novità al d. lg. 104 del 2010 fra
le quali si rilevano le seguenti.
Competenza del giudice amministrativo: La nuova formulazione dell’art. 15, d.lg. 160/2012, ribadisce
l’inderogabilità della competenza territoriale del T.A:R. che
vale anche in ordine alle misure cautelari.
Il giudice deve decidere sulla competenza prima di
provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza,
non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva.
In
mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito
entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa
la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di
competenza.
Secondo lo schema del legislatore giurisdizione e
competenza sono i temi principali che precedono la decisione del giudice e ciò
è in linea con i principi.
Resta il fatto che
la rigidità procedurale e la mancanza di una semplificazione sostanziale
- dopo la impossibilità di giungere ad
una definizione della giurisdizione del giudice amministrativo per materia – rendono sempre più lontana la
celerità dello svolgimento del processo sull’effettivo oggetto del giudizio.
Esaurito il regolamento di giurisdizione e superata la
ricerca del giudice competente si può giungere alla discussione sulla
sospensiva.
In
ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda
cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla stessa.
La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta
al giudice dichiarato competente.
In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto
di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la
costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di
consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
L’art.
16 , d.lg. 160/2012, precisa che il regolamento di competenza e' proposto con
istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a
dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato,
unitamente
a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di 15 giorni
presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento
richiesto di ufficio, ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio
di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
Il
Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso
della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori
che si siano costituiti.
Spese del giudizio
Le
spese del giudizio sono addebitate alla parte soccombente tenendo anche conto
del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità dall’art. 26 c.p.a. La
norma è da collegarsi con la fissazione dei requisiti del ricorso
giurisdizionale tassativamente determinati.
Non
sono previste sanzioni sull’obbligo del giudice di redigere glia tti in orma
sintetica.
Azione di condanna al rilascio di un provvedimento
richiesto:
L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento
richiesto deve essere esercitata in concomitanza all’azione di annullamento del
provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio.
Evidentemente non è possibile mutare l’oggetto del
ricorso.
La norma
riduttiva sembra configgere col
principio fissato dall’art. 32 c.p.a che ammette la possibilità per il
giudice di disporre la conversione delle azioni .
Resta sempre il limite dell’articolo 31 del cpa che
consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non
residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono
necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’amministrazione.
In caso di attività discrezionale al giudice rimane
solo la possibilità di condannare la p.a. a emanare il provvedimento o di
prevedere in caso di inerzia la nomina del commissario ad acta..
Il contenuto del ricorso:
L’art.
40 del cpa viene riscritto definendo analiticamente il contenuto del ricorso
Il
ricorso deve contenere distintamente:
a)
gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei
cui confronti il ricorso e' proposto;
b)
l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il
provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque
della sua conoscenza;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti;
d)
i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e)
l'indicazione dei mezzi di prova;
f)
l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g)
la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure
del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Il
testo ripropone i contenuti già previsti nella precedente normativa salvo ad articolare analiticamente
i singoli contenuti del ricorso.
La novità rispetto al testo originario consiste in una
una specifica causa di inammissibilità
in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici.
il giudizio si
chiuderà con una pronuncia di inammissibilità precludendo al giudice di passare alla valutazione di merito.
Misure cautelari e Appello
Vengono coordinati l’art. 55,
che disciplina le misure cautelari, e l’art. 62, che regola l’appello cautelare con i
principi sulla’inderogabilità
della competenza territoriale.
Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento
elettorale preparatorio:
L’art. 129 c.p.a. prevede che i
provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al
procedimento elettorale preparatorio per
le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei
membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al
Tar competente nel termine di tre giorni
dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti
impugnati.
Si conferma che gli altri atti sono impugnati alla conclusione
del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.