Appalto pubblico
Offerta economicamente più vantaggiosa .
Commissione discrezionalità. Obbligo motivazione del punteggio.
L'art. 83 comma 4,
d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, prevede che
il bando di gara attribuisca ad ogni criterio e sub criterio di valutazione
dell'offerta uno specifico peso o punteggio.
LA norma è rivolta ad eliminare ogni spazio di
apprezzamento arbitrario da parte della commissione, la quale, in assenza della
predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere
preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex
novo di sub criteri non previsti dal bando, sia con l'attribuzione di un peso
piuttosto che un altro ai sub criteri predeterminati con omissione della
relativa ponderazione), sostituendosi all'amministrazione procedente nella
scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione.
La
giurisprudenza ha confermato che la
Commissione non può individuare "nuovi e ulteriori sottocriteri"
rispetto a quelli predisposti dalla stazione appaltante, posto che tutti
partecipanti debbono essere nella condizione di poter conoscere preventivamente
i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso.
Il legislatore ha
dovuto abrogare dall'ordinamento , proprio per evitare sostanziali modifiche
nei pesi "precostituiti , la disposizione che consentiva alla commissione
giudicatrice di "fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le
offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire
a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il
massimo prestabiliti dal bando" lettera u del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs.
11 settembre 2008, n. 152 ".
L'art. 83 comma 4
D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, là dove prevede che sia il bando di gara ad
attribuire ad ogni criterio o sub-criterio di valutazione dell'offerta uno
specifico peso o punteggio, è rivolto ad eliminare ogni spazio di apprezzamento
arbitrario da parte della Commissione, la quale, in assenza della
predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere
preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex
novo di sub-criteri non previsti dal bando sia con l'attribuzione di un peso
piuttosto che un altro ai sub-criteri predeterminati con omissione della
relativa ponderazione), sostituendosi all'Amministrazione nella scelta del peso
da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione (C.S. Sez. III n. 1428
del 14 marzo 2012 ).
Si pone il
problema della "motivazione del
punteggio" da parte della giurisprudenza, nei casi di ampia forbice nelle
categorie di punteggio per esternare le ragioni della premialità tra le varie
proposte esaminate.
Alcune sentenze nelle
ipotesi connotate dall'assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione
sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a
significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti,
ritengono che la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto
dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le
ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e
minore ad altre.
In ipotesi siffatte,
per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre
al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, col quale la
commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito. Consiglio di Stato,
sez. VI, 08/03/2012, n. 1332.
Altre negano la
necessità di motivare il punteggio; in presenza di criteri sufficientemente
puntuali fissati dalla lex specialis , ai sensi dell'art. 83, d.lg. 12 aprile
2006 n. 163, la valutazione dell'offerta tecnica può estrinsecarsi mediante
l'attribuzione di punteggi, senza la necessità di una ulteriore motivazione.
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06/12/2012, n. 2063